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Proposta di modifica n. 9.93 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.91

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 65 aggiungere i seguenti:
  65-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 65-ter a 65-septies e nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2016 e ultimati entro il 31 dicembre 2017, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2016, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi di precedenti disposizioni legislative.
  65-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
  65-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel citato articolo 1, comma 273, della legge n. 296 del 2006, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
  65-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 65-bis non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
  65-sexies. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
  65-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-sexies, con particolare riferimento alla procedura per l'attribuzione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 65-bis.
  65-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 65-bis a 65-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.