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Proposta di modifica n. 9.75 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
  67-bis. All'articolo 17-ter del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per spese economali inferiori a 100 euro».

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.