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Proposta di modifica n. 9.108 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
  68-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili di pari importo, ovvero in un numero massimo di settantadue rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a diecimila euro, ovvero in un numero massimo di novantasei rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a sessantamila euro, ovvero in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo se le somme dovute sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il debitore può chiedere che, in luogo di rate costanti, siano previste rate variabili di importo crescente per ciascun anno».

  68-ter. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero fino ad un massimo di settantadue rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a diecimila euro, ovvero fino ad un massimo di novantasei rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a sessantamila euro, ovvero fino ad un massimo di centoventi rate mensili se le somme iscritte a ruolo sono superiori a duecentocinquantamila euro»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro»;
   c) al comma 1-bis, dopo le parole: «della situazione di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «quando le somme iscritte a ruolo siano superiori a 250.000 euro»;
   d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1.ter.1 Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale»;
   e) al comma 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono mantenute fino al soddisfacimento dell'intero debito rateizzato. Il contribuente che abbia estinto almeno un quinto del debito originario può comunque ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente»;
   f) il comma 1-quinquies è abrogato;
   g) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
  «1-sexies. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere rinegoziati con aumento del numero di rate secondo il disposto di cui al comma 1».