Proposta di modifica n. 10.67 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 10.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
  79-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
  79-ter. L'informativa di cui al comma 79-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
  79-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

«Articolo 162-bis

  1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
  2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
   a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
   b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

  3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia»;
   b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;».

  79-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;
   c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Articolo 41-bis.

  L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
  Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.».

  79-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.