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Proposta di modifica n. 10-bis.17 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 10-bis.
  • status: Approvato (Id. em. 10-bis.6, 10-bis.18, 10-bis.19)

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle
annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 43.800.000 euro.
  82-quinquies. Le disposizioni dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater entrano in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-bis a 82-quinquies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.