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Proposta di modifica n. 15.38 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
  111-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
  111-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il venti per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.