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Proposta di modifica n. 18.95 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato (Id. em. 18.47)

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
  154-bis. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle relative risorse indicate e non utilizzate, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 190 del 2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-ter. È istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori specificati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti da tale disposizione.
  154-quater. Il Fondo di cui al comma 154-ter ha una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estingue la propria funzione con l'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori sopraindicati.
  154-quinquies. Il sostegno di cui al comma 154-ter è riconosciuto dall'INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta gironi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –2.000.000;
   2017: –2.000.000
   2018: –2.000.000.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.