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Proposta di modifica n. 19-bis.25 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 19-bis.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:
  163-bis. In via sperimentale, limitatamente al triennio 2016-2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente, con oneri a carico del bilancio dell'INAIL. La rivalutazione di cui al primo periodo si applica all'importo degli indennizzi aumentato per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dell'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dei relativi decreti attuativi.
  163-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 163-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017, di 12 milioni di euro nell'anno 2018, di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 163, inserire il seguente:
  163-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi dei danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di coi ai primi due periodi del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017 e di 15 milioni di euro nell'anno 2018. A decorrere dal 2019, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma trovano copertura nell'ambito della revisione, di cui all'articolo 1 comma 128 legge 27 dicembre 2013, n. 147, delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. A decorrere dal 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.