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Proposta di modifica n. 21.77 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:
  180-bis. Al fine di favorire l'effettiva riduzione dei costi operativi di costruzione, il monitoraggio e il controllo sullo stato avanzamento lavori, nonché la manutenzione e la riqualificazione delle opere, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 ai professionisti, singoli o associati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per la formazione e per l'acquisto di software relativi a metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, fino all'importo massimo complessivo di euro 10.000 nel triennio e comunque entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 fino a concorrenza delle risorse. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  180-ter. I professionisti di cui al comma 180-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia emanato entro il 31 gennaio 2016, che stabilisce altresì le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni per l'anno 2018.