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Proposta di modifica n. 22.7 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Il processo di stabilizzazione e razionalizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  192-ter. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.