presentato il 06/12/2015 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Milena SANTERINI (DS-CD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/12/15
Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
211-bis. Per contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di emarginazione sociale e nel mondo del lavoro, assicurando la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia della dignità della persona, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2016-2018 e con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, l'assegno di sostegno sociale, destinato alle persone fragili e prive di altra misura previdenziale che siano inserite in programmi di aiuto dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici. L'assegno è vincolato a misure di sostegno, a percorsi terapeutici o a programmi speciali di contrasto alla marginalità, realizzati anche presso organizzazioni di volontariato le cui attività abbiano un chiaro fine sociale. L'assegno di sostegno sociale può essere affiancato da borse lavoro o da percorsi formativi non finalizzati a percorsi di inserimento lavorativo svolti anche presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Possono accedere all'assegno di sostegno sociale di cui alla presente lettera i soggetti, fino ai sessantacinque anni di età compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisisti personali:
1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;
2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso soggiorno temporaneo o permanente;
3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;
5) essere segnalato per la presa in carico da un servizio socio-sanitario, anche in concorso con un amministratore di sostegno, con un'organizzazione di volontariato o con una cooperativa sociale;
b) requisiti economici:
1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 3.000 euro, anche costituito da sostegni economici di un ente pubblico a titolo di sussidio;
2) percezione del solo assegno di invalidità civile senza altri redditi.
211-ter. L'importo mensile dell'assegno di sostegno sociale è equiparato all'assegno sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed è rinnovato ogni dodici mesi sulla base di una valutazione dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario. Qualora questi sia titolare di un assegno di invalidità, l'importo dell'assegno è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 della presente legge è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.