Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 25.98 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 06/12/15

  Sostituire il comma 223 con il seguente:
  223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

  1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell‘Agenzia italiana del farmaco promuove lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, coordinate dall'istituto superiore di sanità, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreta legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo in regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
  2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico delle sperimentazioni, la selezione avviene tramite bando di selezione pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni e curano la valutazione della predetta sperimentazione.
  3. Per l'attuazione delle sperimentazioni di cui al primo comma, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitaria nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».