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Proposta di modifica n. 25.55 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 25.
  • presentato il 06/12/2015 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Gea SCHIRO' (PD) e altri
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:
  226-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
  226-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era obbligato, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale più prossimo alla sua residenza, per l'anticipazione di una somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il tribunale, nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.
  226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 226, inserire i seguenti:
  226-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
  226-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei successivi trenta giorni valuta l'ammissibilità dell'istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate. Quando il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, non ritiene i sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui ai periodi precedenti non è soggetto al contributo unificato.
  226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del comma 226-ter.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 134,090 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017.