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Proposta di modifica n. 26-ter.6 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 26-ter.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 242, inserire i seguenti:
  242-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Abruzzo nei giorni 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 2014 e n. 256 del 2015. Al predetto Fondo sono assegnati, per l'anno 2016, 30 milioni di euro.
  242-ter. Su proposta del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di cui al comma 242-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli interventi, le modalità di utilizzo e i criteri di accesso al Fondo di cui al medesimo comma 242-bis. Al Presidente della regione Abruzzo è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale cui sono assegnate, con il decreto di cui al periodo precedente, le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 242-bis, che possono essere trasferite agli enti locali, i quali provvedono agli interventi citati».
   242-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma Il, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 242-bis e 242-ter. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.