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Proposta di modifica n. 26-quater.25 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 26-quater.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  245-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;
   2) le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015»;
   3) e le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2016»;
   4) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: 131,340 milioni di euro per l'anno 2016.

nuova formulazione del 13/12/15

  Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
  245-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»;
   b) al comma 3-bis:
    1) le parole: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015»;
    2) le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2016»;
    3) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.».
  245-ter. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.