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Proposta di modifica n. 27.101 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
  254-bis. Le disposizioni di cui al comma 254 si applicano anche nei confronti del Club alpino italiano (C.A.I.). A decorrere dall'esercizio 2016 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, è fissato in 1 milione di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133.340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138.610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183.110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209.510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 254, inserire il seguente:
  254-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2016.