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Proposta di modifica n. 28.19 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 28.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 267 inserire i seguenti:
  267-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2015, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2016. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le società partecipate dai comuni. Entro il 31 marzo 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al presente comma, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  267-ter. Entro centottanta giorni il commissario ad acta, avvalendosi anche di subcommissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione e lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 267-bis.