presentato il 06/12/2015 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Elisa SIMONI (Art.1-MDP-LeU) e altri
status: Approvato
testo emendamento del 06/12/15
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, ad esecuzione continuata o periodica, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificato un aumento o diminuzione nel valore dei beni indifferenziati, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiori ad un ventesimo del prezzo complessivo indicato al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore o il committente hanno facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo e hanno il diritto ad eliminare l'effetto almeno per la differenza che eccede il ventesimo.
nuova formulazione del 14/12/15
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, così come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'Autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.