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Proposta di modifica n. 32.14 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Approvato (Id. em. 32.10, 32.11, 32.19, 32.21, 32.22, 32.46, 32.47, 32.50)

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 133,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.