Proposta di modifica n. 35.17 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 35.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 408 aggiungere i seguenti:
  408-bis. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del presente comma sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa locale, attraverso un programma di riordino e rafforzamento del sistema delle autonomie locali, con particolare riguardo ai comuni di minore dimensione demografica, con la promozione delle fusioni ed unioni di comuni.
  408-ter All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 22 in ordine al sindaco metropolitano, le città metropolitane possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree omogenee ai fini del miglior esercizio delle funzioni loro spettanti e di quelle dei comuni e delle unioni di comuni in esse ricomprese.».
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 57 per le province interamente montane, le province possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree omogenee ai fini del miglior esercizio delle funzioni loro spettanti e di quelle dei comuni e delle loro unioni in esse ricompresi.».
   c) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, approvano a decorrere dal 2016 e aggiornano annualmente un piano triennale, finalizzato alla individuazione delle unioni e delle fusioni considerate utili alla razionalizzazione dello svolgimento dei compiti propri dei comuni del rispettivo territorio. I consigli delle città metropolitane e delle province disciplinano modi e tempi della elaborazione preliminare e istruttoria del piano triennale, con riferimento alla fase delle proposte e delle consultazioni dei Comuni. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la regione, che deve esprimersi entro novanta giorni, decorsi i quali senza che la regione si sia pronunciata, il piano si intende da questa condiviso. Esso viene quindi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della Conferenza o dell'Assemblea dei sindaci, a seconda che si tratti del piano di una città metropolitana o di una provincia. Entro novanta giorni dalla adozione definitiva del piano da parte della Conferenza o dell'Assemblea dei sindaci, per le ipotesi di fusione in esso ricomprese, le regioni provvedono a promuovere, secondo le rispettive leggi, i referendum previsti dall'articolo 131 della Costituzione. I comuni ricompresi nelle unioni individuate nel piano possono immediatamente procedere alla loro costituzione ai sensi di quanto previsto dalla presente legge ai commi da 104 a 115. I comuni ricompresi nel piano ai fini della loro fusione possono dare avvio al procedimento relativo nel rispetto di quanto previsto dai commi 116 e 117 della presente legge.».

  408-quater. I termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono sospesi per un anno in relazione alla attivazione dei processi disciplinati dal presente comma, alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.