Proposta di modifica n. 35.7 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti a tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
  412-ter. Gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

nuova formulazione del 12/12/15

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
  412-ter. Gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.