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Proposta di modifica n. 35.113 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 35.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali dagli istituti di credito bancari e Cassa Depositi e Prestiti, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione previste sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dodici per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione. Ai fini del rimborso e del pagamento degli indennizzi di cui al presente comma, gli enti locali possono utilizzare tutte le risorse proprie, ivi comprese quelle di parte capitale.