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Proposta di modifica n. 45.8 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 45.
argomenti:    

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 510, inserire il seguente:
  510-bis. Al fine di garantire un maggiore controllo delle operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove queste siano intermediate, il soggetto intermediario deve essere regolarmente iscritto all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui alla lettera precedente, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non possono essere inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo al cedente e di favorire l'adesione al sistema di fatturazione elettronica previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla lettera precedente sono definite modalità semplificate di emissione, gestione e controllo delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2017, al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro».