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Proposta di modifica n. 46.28 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:
  512-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: «carte di debito» sono aggiunte le seguenti: «e carte di credito» e dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito anche per i pagamenti d'importo contenuto, i prestatori di servizi di pagamento applicano, ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo inferiore a cinque euro una commissione ai beneficiari delle operazioni di pagamento della specie il cui importo in ogni caso:
   a) non può essere superiore, per ogni singola operazione di pagamento, ai costi che lo stesso beneficiario avrebbe sostenuto per l'accettazione di analoghi pagamenti in contanti;
   b) è significativamente inferiore all'importo complessivo delle commissioni a qualunque titolo applicate ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo pari o superiore a quello stabilito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento definiscono entro il 1o aprile 2016 le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto a tal fine della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.
  4-quater. In caso di mancata o non efficace definizione e applicazione, rispetto agli obiettivi di cui al comma 4-bis del presente articolo, delle regole e delle misure, anche contrattuali, di cui al comma 4-ter del presente articolo, trascorso il termine di nove mesi dall'entra in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del presente articolo, con i decreti di cui al comma 5 del presente articolo, può essere stabilito il valore massimo dell'importo della commissione applicata dai prestatori di servizi di pagamento ai beneficiari di ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo inferiore a quello stabilito al comma 4-bis. Tale valore massimo non può essere superiore a 7 millesimi di euro per ogni operazione basata su carta di debito e a un centesimo di euro per ogni operazione basata su carta di credito.».

  512-ter. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «gli eventuali importi minimi» sono soppresse, le parole: «le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e dopo le parole: «attuazione della disposizione di cui al comma precedente» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:
  512-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: «carte di debito» sono aggiunte le parole: «e carte di credito; detto obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica». Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti d'importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a cinque euro, entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, prevede mediante decreto ad assicurare la corretta ed integrale applicazione del Regolamento UE n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 dello stesso. Tale decreto prevede altresì:
   a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del Regolamento UE n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del Regolamento UE n. 751/2015 con ogni altra disposizione vigente in materia;
   b) la designazione della Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal citato Regolamento e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale Autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo Regolamento in materia di pratiche commerciali.

  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nei rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.
  512-ter. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «gli eventuali importi minimi» sono soppresse e le parole: «le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»; infine dopo le parole: «attuazione della disposizione di cui al comma precedente» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».
  512-quater. Dal 1o luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si applicano altresì al dispositivi di cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.