Proposta di modifica n. 46.30 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:
  514-bis. È fatto divieto ai datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro nei rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  514-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 514-bis.