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Proposta di modifica n. 48.24 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 531, aggiungere il seguente:
  531-bis. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
  1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell'Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
  1-ter. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi»;
   b) il comma 7 è soppresso.
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  7-bis. I redditi di cui al comma 1-bis dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a soggetti residenti sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta prevista sulle vincite di cui al quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  7-ter. Sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, riconducibili ai redditi di cui al comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di imposta con la stessa aliquota della ritenuta prevista sulle vincite erogate dalle case da gioco autorizzate in Italia, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i criteri per l'applicazione di tale ritenuta. Sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, erogate da case da gioco non riconducibili ai redditi di cui al comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Con decreto del Ministro delle finanze saranno individuati i criteri per l'applicazione di tale ritenuta. La ritenuta così applicata si computa in diminuzione dall'imposta dovuta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.