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Proposta di modifica n. 48.52 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 06/12/15

  Al comma 533, lettera a), numero 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.