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Proposta di modifica n. 48.88 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
  535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 dell'8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto.
  In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
   a) superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
   b) superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
   c) superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

  535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.