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Sub Emendamento n. 0.42.73.7 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale.

   Conseguentemente, dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. La cessione dei crediti in sofferenza e soggetti terzi avviene attraverso una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Fondo nazionale di risoluzione mentre il capitale di nuova emissione potrà essere sottoscritto anche soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi.
  Al fine di garantire distinte modalità di retrocessione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività di cui al comma 491-bis.1, i crediti in sofferenza sono gestiti separatamente in ragione della banca in risoluzione di cui al comma 491-bis, dalla quale vengono trasferiti.