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Sub Emendamento n. 0.42.73.5 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 491-quater aggiungere i seguenti:
  491-quater.1. Per assicurare il mantenimento a vantaggio delle comunità locali di insediamento delle banche originarie in risoluzione dei patrimoni storico-artistico-culturali da queste acquisti nel tempo, possono, previo inventario, non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis gli immobili storici, artistico e culturale non strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis.
  491-quater.2. Gli immobili storici, le collezioni d'arte, i depositi librari ed i beni mobili ed immobili in genere di valore storico, artistico e culturale non trasferiti alle società di cui al comma 491-bis ai sensi del comma 491-quater.1 restano iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis e concorrono alla formazione delle rispettive masse attive nonché possono essere alienati o concessi in gestione, con oneri anche a carico dello Stato, a favore delle locali fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e con le modalità di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in quanto a suo tempo enti conferenti delle banche originarie in risoluzione, degli enti o fondazioni risultanti dall'acquisizione, fusione o incorporazione di queste ovvero di altre persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile costituite nel territorio di insediamento delle banche originarie in risoluzione per la promozione e la tutela collettiva degli interessi sociali e culturali della comunità di riferimento, nonché degli enti e soggetti strumentali delle stesse.
  491-quater.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le norme di attuazione di quanto previsto nel comma 491-quater.2 ed i relativi stanziamenti o variazioni a valere sul bilancio dello Stato.
  491-quater.4. I beni immobili di cui al comma 491-quater.1 e gli altri beni immobili non strettamente strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che previo inventario, possono a loro volta non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis, possono essere eligibili nella loro totalità ovvero in parte a garanzia dei prestiti subordinati e strumentali finanziari non computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 emessi dalla banche originarie in risoluzione e convertiti in titoli di debito delle specie delle obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 e in quanto passività garantite non ammissibili ai fini delle azioni di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e come tali inclusi nel perimetro delle passività trasferite agli enti-ponte di cui al comma 491-bis.
  491-quater.5. La Banca d'Italia, in quanto autorità di risoluzioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze in quanto richiesta, emana le disposizioni in materia di individuazione delle attività e passività eligibili in attuazione del comma 491-quater.4 ovvero in attuazione di provvedimenti relativi alle azioni di risoluzione avviate che si rendessero opportuni a tutela dei piccoli risparmiatori, in particolare del territorio di insediamento delle banche originarie sottoposte a risoluzione, nonché di rettifica o modifica degli atti e provvedimenti già emanati ai sensi del presente decreto-legge.
  491-quater.6. Il capitale di nuova emissione delle società di cui al comma 491-quater dovrà essere offerto in prelazione ai possessori delle azioni e strumenti finanziari di capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali e stata disposta l'azione di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ai quali possessori sarà riconosciuto un diritto, conformemente alle norme e disposizioni generali e speciali in materia di sottoscrizioni di azioni e strumenti di capitale delle banche.