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Sub Emendamento n. 0.42.73.109 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 491-terdecies, aggiungere i seguenti:
  491-terdecies.1. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
  6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.
  491-terdecies.2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è integrato per l'importo di 87 milioni di euro per l'anno 2016, 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, e 25,6 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 87.000.000;
   anno 2017: – 30.700.000;
   anno 2018: – 25.600.000.
   dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. All'onere derivante per minore entrate dal comma 491-terdecies.1 pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.