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Sub Emendamento n. 0.42.73.119 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.
  491-sexiesdecies. Alla copertura degli oneri per minori entrate derivanti dal comma 491-quaterdecies, pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 45,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, per la corrispondente parte incrementata per l'anno 2016 ai sensi del comma 469.

  Conseguentemente,
   al comma 469, sostituire le parole: di 50 milioni con le seguenti: di 4,7 milioni;
   al comma 470, capoverso 9-bis, sostituire le parole: di 50 milioni con le seguenti: di 4,7 milioni nonché aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma.