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Sub Emendamento n. 0.19.140.4 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 11/12/15

  All'emendamento 19. 140 del Governo, dopo il comma 161-bis aggiungere i seguenti:
  161-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è Inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  161-quater. Le disposizioni previste dal comma 161-ter si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.