Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.34.96.11 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 34.
argomenti:  

testo emendamento del 11/12/15

  All'emendamento 34. 96, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) 392-bis. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione di 900 milioni di euro al fine di ristorare integralmente tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che nelle more dei procedimenti di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.