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Sub Emendamento n. 0.48.94.47 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 11/12/15

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.
  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma   534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.