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Sub Emendamento n. 0.48.94.51 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/15

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire il comma 534-duodecies, con il seguente:
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, preso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

nuova formulazione del 12/12/15

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), sostituire il capoverso 534-duodecies, con il seguente:
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, preso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.