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Sub Emendamento n. 0.1.1.103 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/12/15

  Alla lettera h), il comma 548-quaterdecies è sostituito dal seguente:
  Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 532,5.