Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.16.293.26 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 14/12/15

  Sostituire i commi 129-bis e 129-ter con i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 eseguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».

  129-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
  129-ter.1 Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette.