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Sub Emendamento n. 0.18.106.7 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 14/12/15

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti:;
   b) dopo il capoverso 154-bis aggiungere in fine i seguenti:
  154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1 989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

  154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.