presentato il 14/12/2015 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Andrea FERRO (PD)
testo emendamento del 14/12/15
Apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti:;
b) dopo il capoverso 154-bis aggiungere in fine i seguenti:
154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1 989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».
154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.