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Sub Emendamento n. 0.18.106.4 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 14/12/15

  All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Dopo il comma 154-bis aggiungere il seguente:
  154-ter. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente.».

  Conseguentemente:
   alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra 632,5 con la seguente: 469,9 e la cifra 854,53 con la seguente: 660,93;
   dopo il comma 154-ter, inserire il seguente:
  154-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 154-ter, pari a 174 milioni di euro per il 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 174 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo;
   al comma 369, sostituire le parole: 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 10,11 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 7,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 36,51 milioni di euro per l'anno 2027, le parole e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.