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Sub Emendamento n. 0.19.141.3 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 14/12/15

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti: 158-quater. Al comma 1-bis, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),» inserire le seguenti: «compresi i redditi da pensione».
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».