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Sub Emendamento n. 0.19.141.23 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 14/12/15

  Dopo il capoverso comma 165-quater aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 166 inserire il seguente:
  «166-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato “Fondo”, per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate».