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Proposta di modifica n. 1.28 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 68-sexies aggiungere il seguente:
  68-septies. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,32 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Ai fini di quanto previsto dal presente comma l'Automobilclub Storico (ASI) per gli autoveicoli e la Federazione Motociclistica Italiano Italiana (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. I autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 41,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI per gli autoveicoli e dalla FMI per i motoveicoli. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60 per gli autoveicoli ed in euro 30 per i motoveicoli.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.