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Proposta di modifica n. 1.93 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Al comma 491-sexiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da:, sulla base delle esigenze finanziarie fino alla fine del comma con le seguenti: dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 491-undevicies, con il seguente:
  491-undevicies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.

   dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere i seguenti:
  491-vicies bis. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-bis possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-bis.
  491-vicies ter: Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari.