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Proposta di modifica n. 1.261 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato dalla vendita catastale ancorché rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si tratti di prima abitazione. All'onere delle disposizioni, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.