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Proposta di modifica n. 1.266 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
  18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
  18-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.