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Proposta di modifica n. 3.120 ai ddl C.191 , C.925 , C.1100 , C.1165 , C.1190 , C.1242 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/10/13

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento della somma richiesta nella querela, tolte le spese processuali, in favore della cassa delle ammende».

  2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «’l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».