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Proposta di modifica n. 1.323 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
  32-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
  32-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
  32-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7.
  32-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  32-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.
  32-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.