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Proposta di modifica n. 1.335 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.