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Proposta di modifica n. 1.885 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
  155-bis. I commi 12-septies, 12-sexies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.
  155-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generate dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
  155-quater. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.
  155-quinquies. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.
  155-sexies. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
  155-septies. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.
  155-octies. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  155-novies. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341 con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 1 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento.»;
   al comma 551, aggiunge, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.